Art. 282
Regolamento

Art. 282

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In vigore dal 3 gen 1931
Sono applicabili al Corpo degli agenti di P. S. le disposizioni relative alle pensioni degli impiegati civili, contenute nei capitoli 2° e 6° del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, in quanto non contrastino con le disposizioni in vigore per l'Arma dei carabinieri Reali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-282