Regolamento
Art. 281
47 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I diritti a pensione spettanti ai graduati e guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidati con le norme e nella misura stabilite dalle leggi vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali.
Storico versioni
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