Art. 281
Regolamento

Art. 281

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In vigore dal 3 gen 1931
I diritti a pensione spettanti ai graduati e guardie ed alle loro famiglie per ferite, malattie o morte a causa di servizio, sono liquidati con le norme e nella misura stabilite dalle leggi vigenti per l'Arma dei carabinieri Reali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-281