Art. 279
RegolamentoTitolo XV

Art. 279

355 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La pensione di riforma cui gli agenti hanno diritto dopo quindici anni di servizio è pari a tanti quarantesimi della media, calcolata come nell'articolo precedente, quanti sono gli anni di servizio prestati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-279