Art. 278
RegolamentoTitolo XV

Art. 278

354 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La pensione normale spettante agli agenti del Corpo sarà liquidata sulla base della media dell'importo complessivo dello stipendio o paga e relativa indennità speciale di P. S. goduti nell'ultimo triennio di servizio. Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà della media di cui al comma precedente, aumentata di un quinto di tale metà. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di cinque anni successivamente compiuti, la pensione ottenuta come sopra sarà aumentata di un venticinquesimo della media di cui al primo comma.
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