Regolamento›Titolo XV
Art. 276
352 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti di P. S. cessano dal servizio per:
1° Motivi disciplinari:
a) licenziamento ( del presente regolamento;
b) espulsione dal Corpo ( del presente regolamento);
2° Termine di ferma o rafferma;
3° Rescissione di ferma o rafferma, su domanda dell'interessato motivata da sopraggiunte gravi ed eccezionali circostanze, regolarmente comprovate e riconosciute dalla Commissione di cui all';
4° Riforma per inabilità fisica, regolarmente accertata dal competente Collegio medico militare o dal sanitario della Scuola se trattasi di allievo, ovvero licenziamento a termini del penultimo comma dell';
5° Incapacità o inettitudine al servizio, sentita per i graduati e le guardie la Commissione di cui all', la quale dovrà esprimere parere sul licenziamento. Se trattasi di allievo, si applica l';
6° Eliminazione dal Corpo, previa decisione di apposita Commissione, per poco rendimento, gravi incompatibilità od altre cause non contemplate nei precedenti capoversi, le quali rendano l'agente elemento indesiderabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-276