Regolamento›Titolo XIV
Art. 272
348 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Alla fine di ogni anno devono essere redatte in duplice esemplare, su apposito modulo che sarà provveduto dal Ministero, le note caratteristiche dei sottufficiali, alla compilazione delle quali provvedono per le parti seconda e terza i funzionari capi di uffici di P. S. alla cui diretta dipendenza i sottufficiali si trovano. Il funzionario di P. S. delegato all'ufficio Comando agenti, ove esiste, completa le informazioni per le parti prima e quarta. Le note predette sono completate o revisionate dai questori, e nel caso che questi siano compilatori delle note esse vengono sottoposte alla revisione dei Prefetti.
Pei sottufficiali addetti alle Scuole di polizia, le note sono compilate dal funzionario di P. S. competente e sottoposte alla revisione del direttore.
Al funzionario di P. S. comandante del nucleo agenti addetti al Ministero, spetta di compilare le note dei sottufficiali per la prima e quarta parte; la seconda e terza parte sono compilate dai capi servizio dai quali i sottufficiali stessi dipendono; tali note sono infine revisionate dal capo della Divisione Forze armate di polizia.
Non può essere classificato ottimo il sottufficiale che abbia riportato nell'anno il rimprovero solenne od una punizione di rigore o la corrispondente riduzione di stipendio o paga oppure una punizione superiore ai quindici giorni di sala di disciplina semplice o di arresti semplici.
Il sottufficiale che nell'anno abbia riportato il rimprovero solenne oppure anche complessivamente punizioni per un totale di quindici giorni di rigore (o la corrispondente riduzione di stipendio o paga) e trenta giorni di sala di disciplina semplice o di arresti semplici, deve essere classificato mediocre.
Storico versioni
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