Art. 269
RegolamentoCapo V

Art. 269

345 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente che - sottoposto a procedimento penale per qualsiasi titolo di reato - sia stato dall'autorità giudiziaria ordinaria o militare, prosciolto in istruttoria od assolto in giudizio con sentenza definitiva che escluda l'esistenza del fatto imputato, oppure, ammettendolo, escluda che l'agente vi abbia preso parte, resta di pieno diritto nel Corpo senza intervento della Commissione di disciplina; e se è sospeso dalle funzioni e dagli assegni, il Prefetto, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, provvede senz'altro alla revoca della sospensione, con diritto all'agente di riacquistare l'anzianità nonché le quote di assegni non percepite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-269