Art. 264
RegolamentoCapo V

Art. 264

340 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Quando un agente incorra in un reato, il comandante di stazione ne informerà subito il funzionario capo dell'ufficio di P. S. da cui dipende il quale ne informerà il questore e provvederà - ove occorra - alla denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, previo accertamento dei fatti. Quando la specie del reato importi l'arresto preventivo, l'agente sarà trattenuto in prigione di rigore, in sala di disciplina di rigore od agli arresti di rigore, a seconda del grado, a disposizione dell'autorità giudiziaria, ordinaria o militare. In tal caso, il maresciallo posto agli arresti di rigore non può rimanere nel proprio domicilio ma deve essere trattenuto in una camera della caserma e può esser fatto guardare da un piantone.
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