Regolamento
Art. 261
45 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Alla fine di ogni bimestre, i Prefetti ed i direttori delle Scuole di polizia trasmetteranno al Ministero uno specchio di tutte le punizioni subite dai propri dipendenti, indicando:
a) specie e durata della punizione;
b) autorità che l'ha inflitta;
c) integrale dizione della mancanza;
d) precedenti di condotta del punito;
e) data dell'espiazione del castigo;
f) eventuali rettifiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-261