Art. 261
Regolamento

Art. 261

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In vigore dal 3 gen 1931
Alla fine di ogni bimestre, i Prefetti ed i direttori delle Scuole di polizia trasmetteranno al Ministero uno specchio di tutte le punizioni subite dai propri dipendenti, indicando: a) specie e durata della punizione; b) autorità che l'ha inflitta; c) integrale dizione della mancanza; d) precedenti di condotta del punito; e) data dell'espiazione del castigo; f) eventuali rettifiche.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-261