Art. 260
Regolamento

Art. 260

44 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Indipendentemente da quanto dispone l' in materia di espulsione e licenziamento, il Ministero ha facoltà di rivedere ed eventualmente modificare tutte le punizioni indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-260