Art. 26
Regolamento

Art. 26

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In vigore dal 3 gen 1931
Le prove scritte degli esami preliminari di cui l' saranno esaminate da una Commissione composta del direttore della Scuola tecnica di Roma che la presiederà, e di due membri prescelti dal direttore stesso tra gli insegnanti della Scuola. Un funzionario di P.S. fungerà da segretario. La Commissione esprimerà il proprio giudizio sugli elaborati ed ogni commissario disporrà all'uopo di dieci punti. Saranno esclusi dal corso gli aspiranti che non avranno riportato almeno sei decimi in ogni prova di esame. Gli aspiranti invece, riconosciuti idonei, saranno in seguito ad ordine del Ministero, inviati alla Scuola tecnica di polizia in Roma per compiervi il corso d'istruzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-26