Art. 259
Regolamento

Art. 259

43 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I questori ed i funzionari capi di ufficio di P. S. distaccati hanno facoltà di sospendere o dilazionare l'espiazione materiale dei castighi disciplinari che escludono gli agenti dal servizio, sempre che ciò sia richiesto da imprescindibili esigenze e per il tempo strettamente necessario. Quando tale dilazione si debba protrarre oltre i 10 giorni ne informeranno il Ministero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-259