Art. 258
Regolamento

Art. 258

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In vigore dal 3 gen 1931
I Prefetti, i questori ed i direttori delle Scuole potranno condonare in parte ed ai soli effetti materiali le punizioni tutte le volte che l'effetto ottenuto sull'agente punito consigli di non insistere più oltre nella repressione materiale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-258