Art. 257
Regolamento

Art. 257

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In vigore dal 3 gen 1931
Tutte le punizioni debbono essere notificate giornalmente con la dizione esatta della mancanza al questore il quale, riscontrando sproporzione fra la mancanza e la punizione, ha facoltà di rettificarla.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-257