Art. 256
Regolamento

Art. 256

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In vigore dal 3 gen 1931
Contro qualsiasi punizione è ammesso reclamo in via gerarchica, soltanto dopo che la punizione è stata scontata. Se il reclamo risulti infondato, l'agente potrà essere, a seconda dei casi, passibile di una nuova punizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-256