Art. 255
Regolamento

Art. 255

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In vigore dal 3 gen 1931
I giorni trascorsi agli arresti o alla sala di disciplina o alla prigione in attesa della determinazione della punizione in corso, vanno computati come giorni di punizione già scontata, da detrarsi da quelli che verranno fissati, siano essi semplici o di rigore. Se la determinazione suddetta comminerà all'agente una punizione promiscuamente semplice e di rigore i giorni predetti saranno computati anzitutto in diminuzione della punizione corrispondente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-255