Art. 253
Regolamento

Art. 253

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In vigore dal 3 gen 1931
Allorchè un agente è aggregato o comandato presso altro reparto, il superiore di questo ha sopra di lui le stesse facoltà punitive che ha verso gli altri agenti del proprio reparto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-253