Art. 25
RegolamentoCapo III

Art. 25

196 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli allievi guardie che abbiano ricevuto almeno due mesi di istruzione in caso di eccezionali necessità di servizio possono essere destinati per breve durata di tempo, in servizio di ordine pubblico in seguito ad ordine del Capo della Polizia il quale ne stabilisce, di volta in volta, il numero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-25