Art. 246
Regolamento

Art. 246

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In vigore dal 3 gen 1931
In ogni capoluogo di Provincia ha sede una Commissione di disciplina per giudicare esclusivamente gli agenti che vengono ad essa deferiti per mancanze punibili col licenziamento e con l'espulsione giusta gli oppure per aver subito procedimento penale nei soli casi indicati nell'. Essa è composta del Prefetto che la convoca e la presiede, con facoltà di delegarvi il vice prefetto, del questore o di chi ne fa le veci e di un funzionario di P. S. di grado non inferiore al 9°. Un funzionario di P. S. di grado non superiore al 10° funge da segretario. La Commissione avente sede a Roma sarà anche competente a giudicare gli agenti addetti alle Scuole di polizia ed al Ministero dell'interno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-246