Regolamento
Art. 245
30 / 415In vigore dal 3 gen 1931
È punito con l'espulsione previa deliberazione della Commissione di disciplina l'agente che si rende colpevole delle seguenti mancanze:
1° la incorreggibilità nel mancare alla disciplina ed al servizio dimostrata dalle punizioni già subite;
2° le mancanze all'onore e al decoro, la pederastia, la camorra, la condotta immorale, quando siffatte colpe non entrino nel dominio della legge penale;
3° le gravi mancanze alla disciplina, quando siano accompagnate da pubblicità, scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio ed al prestigio del Corpo, la simulazione di infermità per avere la riforma e simili;
4° l'appropriazione di qualunque somma, o la vendita o il pegno di qualunque oggetto affidato, salvo l'azione penale;
5° la violazione del segreto, in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose, salvo l'azione penale;
6° l'insubordinazione accompagnata da minacce o compiuta nel caso di cui all' del presente regolamento;
7° il dar prova di viltà in servizio;
8° l'abbandono del posto affidato, quando ne siano derivate gravi conseguenze, salvo l'azione penale;
9° la diserzione semplice;
10° i maltrattamenti ai detenuti o ai cittadini, anche quando non costituiscano reati perseguibili di ufficio;
11° la transazione sopra un verbale;
12° il rifiuto di compiere i propri doveri o l'omissione volontaria dei medesimi, salvo l'azione penale, ovvero la noncuranza, in ispecie da parte di comandanti di stazione, delle prescrizioni intese ad assicurare che i propri dipendenti ed i fornitori adempiano esattamente alle disposizioni regolamentari o agli obblighi assunti;
13° le tresche scandalose abituali, ed il mantenere relazioni senza necessità di servizio, con persone sospette;
14° il rifiuto di raggiungere la residenza assegnata;
15° l'istigazione alla diserzione od all'insubordinazione;
16° le altre gravi mancanze non contemplate nei numeri precedenti e che rendano l'agente indegno di rimanere nel Corpo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-245