Regolamento
Art. 242
27 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il licenziamento è disposto con decreto Ministeriale e consiste nel cancellare dai ruoli l'agente durante la ferma o la rafferma in corso, per i motivi indicati nel presente articolo e nell'articolo seguente.
L'agente che contrae matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, è licenziato dal Corpo, senza intervento della Commissione di disciplina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-242