Art. 242
Regolamento

Art. 242

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In vigore dal 3 gen 1931
Il licenziamento è disposto con decreto Ministeriale e consiste nel cancellare dai ruoli l'agente durante la ferma o la rafferma in corso, per i motivi indicati nel presente articolo e nell'articolo seguente. L'agente che contrae matrimonio senza l'autorizzazione ministeriale prescritta, è licenziato dal Corpo, senza intervento della Commissione di disciplina.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-242