Art. 241
Regolamento

Art. 241

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In vigore dal 3 gen 1931
Il rimprovero solenne è motivato da recidività abituale nel commettere mancanze e da abituale negligenza nell'adempimento dei propri doveri. La punizione del rimprovero solenne è disposta del Ministero dell'interno, su proposta del Prefetto. Per infliggere il rimprovero solenne, sarà riunita nel capoluogo una rappresentanza degli agenti di grado uguale e superiore al punito, a cura di un funzionario di P. S. incaricato dal questore. Detto funzionario darà lettura dell'ordinanza con la quale viene inflitto il rimprovero. Nella Capitale tanto l'agente soggetto alla punizione, quanto gli agenti in rappresentanza debbono in questa riunione vestire la divisa. Questo mezzo morale serve per richiamare l'agente sulla via del dovere e per dargli una severa ammonizione, prima di ricorrere a misure più gravi. Nel pronunciare il rimprovero solenne, si devono rivolgere al punito opportuni eccitamenti, perché abbia a mutare condotta. Al rimprovero solenne possono essere aggiunti come punizione sussidiaria la prigione di rigore, la sala di disciplina di rigore o gli arresti di rigore, a seconda del grado, oppure la riduzione di stipendio o paga.
Storico versioni

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