Art. 240
Regolamento

Art. 240

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In vigore dal 3 gen 1931
La riduzione dello stipendio o paga viene inflitta dai Prefetti con decreto, su proposta dei questori o direttori delle Scuole di polizia. I decreti di riduzione dello stipendio o della paga, saranno inviati trimestralmente al Ministero in triplice esemplare per la registrazione alla Corte dei conti.
Storico versioni

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