Regolamento›Capo III
Art. 24
195 / 415In vigore dal 3 gen 1931
L'esame finale sarà costituito da una prova scritta consistente nella compilazione di un verbale di polizia giudiziaria o di un rapporto di servizio, e da prove orali su tutte le materie d'insegnamento, ad eccezione di quelle di cui ai numeri 9 e 10 dell'.
Gli elaborati saranno esaminati da una Commissione composta del direttore della Scuola, presidente e di due membri prescelti dal direttore medesimo tra gli insegnanti. Fungerà da segretario un funzionario di P. S.
Ciascun commissario disporrà all'uopo di dieci punti. Gli allievi che alla prova scritta avranno riportato un voto inferiore a sei decimi non saranno ammessi alle prove orali.
Gli esami orali saranno dati innanzi a Commissioni di tre insegnanti ciascuna, nominate dal direttore della Scuola che presiederà quella per le discipline di maggiore importanza, mentre le altre saranno presiedute dal membro più elevato in grado.
Le Commissioni dopo ciascuna prova di esame, assegneranno una classificazione per la quale ogni commissario disporrà di dieci punti. Fungerà da segretario di ciascuna Commissione un funzionario di P. S. prescelto dal direttore.
Ad esami ultimati i presidenti delle Commissioni di cui sopra si riuniranno in Commissione plenaria, presieduta dal direttore della Scuola, per determinare la media complessiva di ciascun allievo, media che non dovrà essere inferiore a sei decimi e che costituirà la base per la graduatoria dei promossi, semprechè nelle singole materie siasi conseguita una votazione non inferiore a cinque decimi.
A parità di classifica avranno la precedenza:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare, civile, di marina e di aeronautica;
b) i mutilati o invalidi di guerra;
c) i feriti in combattimento;
d) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra;
e) gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra;
f) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
g) i provenienti: 1° dall'Arma dei carabinieri Reali; 2° dalla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale; 3° dalla Regia guardia di finanza; 4° dagli agenti di custodia delle carceri, e, fra i provenienti dallo stesso Corpo, i più anziani di servizio;
h) coloro che abbiano prestato servizio militare;
i) i più anziani di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-24