Art. 239
Regolamento

Art. 239

24 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Di qualunque mancanza constatata da funzionari di P. S. non contemplati nell'articolo precedente, questi devono tosto riferire al questore o funzionario capo di ufficio per i provvedimenti del caso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-239