Art. 237
Regolamento

Art. 237

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In vigore dal 3 gen 1931
Gli arresti, la sala di disciplina e la prigione, nonché la consegna, possono essere intimati da qualsiasi superiore, escluse le guardie scelte. La consegna può essere intimata anche dalle guardie scelte.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-237