Art. 235
Regolamento

Art. 235

20 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Sono mancanze punite con la prigione di rigore, con la sala di disciplina di rigore, con gli arresti di rigore o con la riduzione dello stipendio o paga: 1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite con la prigione semplice, sala di disciplina semplice od arresti semplici in conformità dell'; 2° il presentare domande collettive; 3° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione; 4° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni una licenza ottenuta; 5° l'ubbriachezza; 6° le tresche scandalose; 7° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio; 8° il contrarre debiti occasionati da vizi e il contrarne in ogni modo con esercenti pubblici e con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione; 9° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose; 10° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo che ricorrano gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria; 11° la disobbedienza agli ordini superiori; 12° l'altercare con vie di fatto tra compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti con chicchessia; 13° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti; 14° il turpiloquio abituale; 15° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio; 16° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare, o in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio; 17° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato; 18° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione, qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti; 19° il giocare alle carte in caserma con interesse; 20° l'abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti; 21° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti; 22° il tollerare l'indebita introduzione in caserma per traffico, di commestibili, vino od altri generi; 23° il dare prova di grave e continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina; 24° le irregolarità amministrative nella gestione dei fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale, quando non siano di natura od entità tale da rientrare nell'; 25° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che a giudizio superiore, non si ritengano passibili di diversa punizione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-235