Regolamento
Art. 235
20 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Sono mancanze punite con la prigione di rigore, con la sala di disciplina di rigore, con gli arresti di rigore o con la riduzione dello stipendio o paga:
1° la recidiva entro tre mesi nelle mancanze punite con la prigione semplice, sala di disciplina semplice od arresti semplici in conformità dell';
2° il presentare domande collettive;
3° l'assenza non autorizzata fino a cinque giorni, l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori e il pernottare fuori della caserma senza autorizzazione;
4° il prolungare senza autorizzazione e per non più di cinque giorni una licenza ottenuta;
5° l'ubbriachezza;
6° le tresche scandalose;
7° il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;
8° il contrarre debiti occasionati da vizi e il contrarne in ogni modo con esercenti pubblici e con persone pregiudicate o sospette od aventi relazioni di affari con l'Amministrazione;
9° la violazione del segreto di ufficio in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;
10° il lasciar fuggire un detenuto per negligenza di custodia, salvo che ricorrano gli estremi per la denuncia all'autorità giudiziaria;
11° la disobbedienza agli ordini superiori;
12° l'altercare con vie di fatto tra compagni e l'usare modi inurbani e sconvenienti con chicchessia;
13° le indebite osservazioni in servizio, il mormorare contro i superiori od il manifestare propositi sconvenienti;
14° il turpiloquio abituale;
15° il trattenersi in luoghi o con persone e compagnie sconvenienti, quando ciò non sia giustificato da necessità di servizio;
16° il trattenersi in postriboli o in esercizi pubblici a giocare, bere o gozzovigliare, o in modo comunque sconveniente al prestigio del Corpo, ancorchè fuori servizio;
17° il reclamo contro i superiori riconosciuto infondato;
18° il chiedere o l'accettare mance, regali, retribuzioni o compensi per qualsiasi titolo, salvo ogni maggiore punizione, qualora la mancanza fosse accompagnata da circostanze aggravanti;
19° il giocare alle carte in caserma con interesse;
20° l'abituale inesattezza od ingiustificato ritardo nel riferire ai propri superiori le mancanze dei dipendenti;
21° la parzialità, l'ingiustizia palese, i modi abitualmente sconvenienti e qualunque grave abuso di autorità verso i dipendenti;
22° il tollerare l'indebita introduzione in caserma per traffico, di commestibili, vino od altri generi;
23° il dare prova di grave e continuata negligenza nell'esercizio del comando o nel mantenimento della disciplina;
24° le irregolarità amministrative nella gestione dei fondi affidati in dipendenza della qualità di sottufficiale, quando non siano di natura od entità tale da rientrare nell';
25° le altre eventuali mancanze non specificate nel presente articolo che a giudizio superiore, non si ritengano passibili di diversa punizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-235