Regolamento
Art. 234
19 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La riduzione di stipendio o paga consiste nella trattenuta giornaliera di una quota non superiore ad un terzo dello stipendio o paga spettante al punito.
Questa punizione è da considerarsi, a tutti gli effetti equivalente a quelle di prigione di rigore, sala di disciplina di rigore od arresti di rigore. Essa viene a preferenza applicata quando speciali ragioni, ed in particolar modo la natura del servizio cui l'agente è addetto, rendono consigliabile di non sottrarlo alle sue attribuzioni. Anche alla riduzione di stipendio o paga, qualora detta punizione sia inflitta nel massimo, possono essere aggiunti a seconda del grado la prigione semplice, la sala di disciplina semplice, gli arresti semplici come punizione sussidiaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-234