Regolamento›Capo II
Art. 228
151 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Le punizioni per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi sono:
1° il rimprovero semplice;
2° la consegna in caserma per gli allievi, le guardie, le guardie scelte, i vice-brigadieri e i brigadieri da 1 a 30 giorni;
3° la prigione semplice per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 1 a 30 giorni; la sala di disciplina semplice per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 1 a 30 giorni; gli arresti semplici per i marescialli, da 1 a 30 giorni;
4° la prigione di rigore per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 3 a 15 giorni; la sala di disciplina di rigore per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 3 a 15 giorni; gli arresti di rigore per i marescialli, da 3 a 15 giorni; la riduzione dello stipendio o della paga da 3 a 30 giorni;
5° il rimprovero solenne;
6° il licenziamento;
7° l'espulsione dal Corpo.
Allo scopo di meglio sviluppare il sentimento della disciplina i questori porteranno quindicinalmente a cognizione dei propri dipendenti nel modo più adatto, le mancanze da questi commesse ed i provvedimenti disciplinari adottati.
Ciascun agente dovrà però aver notizia soltanto delle punizioni riportate dai suoi pari grado o dagli agenti a lui gerarchicamente inferiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-228