Art. 228
RegolamentoCapo II

Art. 228

151 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le punizioni per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi sono: 1° il rimprovero semplice; 2° la consegna in caserma per gli allievi, le guardie, le guardie scelte, i vice-brigadieri e i brigadieri da 1 a 30 giorni; 3° la prigione semplice per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 1 a 30 giorni; la sala di disciplina semplice per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 1 a 30 giorni; gli arresti semplici per i marescialli, da 1 a 30 giorni; 4° la prigione di rigore per gli allievi, le guardie e le guardie scelte, da 3 a 15 giorni; la sala di disciplina di rigore per i vice-brigadieri ed i brigadieri, da 3 a 15 giorni; gli arresti di rigore per i marescialli, da 3 a 15 giorni; la riduzione dello stipendio o della paga da 3 a 30 giorni; 5° il rimprovero solenne; 6° il licenziamento; 7° l'espulsione dal Corpo. Allo scopo di meglio sviluppare il sentimento della disciplina i questori porteranno quindicinalmente a cognizione dei propri dipendenti nel modo più adatto, le mancanze da questi commesse ed i provvedimenti disciplinari adottati. Ciascun agente dovrà però aver notizia soltanto delle punizioni riportate dai suoi pari grado o dagli agenti a lui gerarchicamente inferiori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-228