Regolamento›Titolo XIII›Capo I
Art. 227
338 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il superiore ha diritto e dovere di ammonire e rimproverare l'inferiore che lo meriti.
Però, quando la mancanza esiga immediata repressione ed il rimprovero debba essere fatto in pubblico, esso deve unicamente riferirsi al fatto del momento. Di massima, si deve evitare di infliggere punizioni in presenza di inferiori o di estranei.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-227