Art. 225
RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 225

336 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Il superiore deve anzitutto, considerare se vi sia stata o no l'intenzione di mancare e perciò, prima di punire, deve richiedere all'agente ritenuto responsabile della mancanza, quei chiarimenti che questi ritenesse opportuno fornire a sua discolpa. Il superiore poi, cui spetta di stabilire la specie e la durata della punizione deve richiedere a chi l'ha inflitta tutti gli schiarimenti necessari per formarsi un esatto concetto della entità della mancanza, e se, dopo ciò, gli rimanessero ancora dei dubbi, deve opportunamente interrogare il punito o farlo interrogare da altro superiore che sia più elevato in grado di chi ha inflitta la punizione. Inoltre tiene conto di tutte le circostanze attenuanti, della condotta abituale, del carattere, dei servizi prestati, del grado d'intelligenza di chi ha mancato e della conoscenza che questi per la sua condizione di grado o di anzianità deve avere delle regole disciplinari. Egli deve però, sempre severamente punire le mancanze, anche leggere, che accennino a disonestà, insubordinazione, abuso di potere od ingiustizia nel punire. Tiene altresì conto d'ogni circostanza aggravante, reprimendo segnatamente con maggiori punizioni le mancanze recidive od abituali commesse in presenza di altri agenti od in servizio, con pericolo di generale disordine. Tiene anche conto delle più o meno gravi conseguenze prevedibili che la mancanza ha prodotto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-225