Regolamento›Titolo XIII›Capo I
Art. 224
335 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il superiore deve ricorrere alle punizioni soltanto dopo di avere esauriti tutti i mezzi morali che sono a sua disposizione, in modo da ritardare più che sia possibile la prima punizione, la quale ha sovente grandissima influenza per tutto il tempo che l'agente passa nel Corpo; poiché se applicata prima che esso sia conscio perfettamente dei suoi doveri e delle esigenze della disciplina, ingenera scoraggiamento e dà una falsa impressione della disciplina stessa.
Deve, nel punire, astenersi da ogni maniera ed espressione ingiuriosa o risentita, dimostrando con la calma del suo contegno come egli sia mosso unicamente dal sentimento del dovere e dal fine di correggere il colpevole e di porgere un esempio salutare agli altri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-224