Regolamento›Titolo XIII›Capo I
Art. 223
334 / 415In vigore dal 3 gen 1931
È dovere del superiore in genere, di rivolgere le sue cure costanti ad ottenere che i propri dipendenti si regolino sempre in modo da prevenire le mancanze dei loro subordinati e, quando sia il caso di punire, usino di questo diritto con criterio di giustizia e di opportunità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-223