Regolamento›Capo III
Art. 22
193 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Il corso allievi guardie avrà la durata non inferiore a sei mesi.
Le materie d'insegnamento saranno:
1° lingua italiana;
2° nozioni di aritmetica;
3° nozioni sommarie sul Codice penale, sulla procedura penale (polizia giudiziaria), sulla legge di P. S. e sul relativo regolamento;
4° nozioni generali sulla tecnica dei servizi di polizia e sul segnalamento;
5° nozioni generali sulla polizia urbana (solo per la Scuola di Roma);
6° regolamento del Corpo;
7° norme di contegno in servizio e fuori servizio e di educazione morale;
8° istruzioni sull'igiene e sul pronto soccorso;
9° educazione fisica, scherma e lotta giapponese;
10° istruzioni militari (scuola di plotone e di compagnia, maneggio delle armi, esercitazioni di tiro presso i poligoni militari).
Gli allievi che ne abbiano attitudine sono altresì abilitati nei segnali di tromba a cura di un sottufficiale istruttore.
Il Ministero si riserva la facoltà di disporre l'insegnamento anche di altre materie che vengano ritenute necessarie, previ accordi con quello delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-22