Art. 219
RegolamentoTitolo XIIICapo I

Art. 219

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In vigore dal 3 gen 1931
Compito precipuo del Corpo degli agenti di P. S., è quello di impedire anche con la forza, che i singoli cittadini possano comunque violare le leggi dello Stato o ledere l'altrui diritto. Per raggiungere tale compito è necessario che tutte le volontà individuali dei componenti del Corpo, siano unificate sotto la volontà delle autorità direttive: unità di azione, unità di direzione e di comando. Da ciò deriva la necessità della immediata ed assoluta ubbidienza agli ordini superiori e quella della subordinazione, per cui dalle supreme autorità si scende fino all'individuo. Nella ubbidienza e nella subordinazione sta veramente lo spirito della disciplina. Questa, infatti, può definirsi l'abitudine di adempiere tutti i doveri inerenti al proprio stato, di adempierli esattamente, coscienziosamente e non per timore di pena o speranza di ricompensa, ma per intima persuasione della loro assoluta necessità ai fini del bene comune. La disciplina è principale virtù e primo dovere di ogni agente; senza di essa il Corpo non sarebbe che una disordinata accolta di uomini, da cui nulla la Patria potrebbe attendere; è necessario dunque mantenerla salda e sicura, in ogni tempo, con lo stesso rigore.
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