Regolamento›Capo II
Art. 218
150 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Ogni qualvolta avvenga la morte o l'abbattimento di un cavallo, dovrà per massima esserne fatta l'autopsia, a cura dell'ufficiale veterinario, l'esito della quale sarà dettagliatamente riferito dallo stesso ufficiale alla Prefettura pel tramite del questore. Alla relazione sarà unito il processo verbale constatante l'identità del quadrupede e le cause che ne provocarono la morte o l'abbattimento.
I cavalli morti od abbattuti per carbonchio, morva, farcino od altra malattia contagiosa, dovranno essere interrati con la pelle tanto se la malattia fu confermata quanto se semplicemente sospettata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-218