Art. 213
RegolamentoCapo II

Art. 213

145 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
La provvista dei medicinali e dei materiali necessari all'infermeria quadrupedi, sarà effettuata, previ accordi col Ministero della guerra, presso gli stabilimenti farmaceutici dell'Esercito mediante buoni di prelevamento firmati dal veterinario e vistati dal questore. Alla fine di ogni trimestre il Ministero della guerra chiederà a quello dell'interno il rimborso delle provviste effettuate con apposita contabilità, corredata dei buoni suaccennati.
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