Regolamento›Capo II
Art. 213
145 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La provvista dei medicinali e dei materiali necessari all'infermeria quadrupedi, sarà effettuata, previ accordi col Ministero della guerra, presso gli stabilimenti farmaceutici dell'Esercito mediante buoni di prelevamento firmati dal veterinario e vistati dal questore.
Alla fine di ogni trimestre il Ministero della guerra chiederà a quello dell'interno il rimborso delle provviste effettuate con apposita contabilità, corredata dei buoni suaccennati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-213