Art. 208
RegolamentoCapo II

Art. 208

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In vigore dal 3 gen 1931
Per la ferratura a caucciù i pattini di gomma devono essere forniti dall'Amministrazione nel quantitativo corrispondente al numero dei quadrupedi da ferrare. I pattini logorati e fuori uso sono versati al magazzino del reparto, e per quelli eventualmente perduti in servizio viene compilata una dichiarazione dal comandante lo squadrone, in base alla quale la Prefettura ne autorizza lo scarico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-208