Regolamento›Capo II
Art. 205
137 / 415In vigore dal 3 gen 1931
La fornitura del fieno, dell'avena, della paglia per lettiera e di quanto altro occorre per il mantenimento dei cavalli potrà essere fatta, mediante acquisti dal commercio in base a regolare contratto, qualora non sia possibile effettuarla presso il magazzino militare previ accordi col Ministero della guerra.
Ai cavalli, viene somministrata una razione foraggi uguale a quella prescritta per i cavalli degli squadroni territoriali dei carabinieri Reali. Il prelevamento dei foraggi e della paglia per lettiera è fatto mediante buoni compilati dal comandante lo squadrone in base alle giornate di presenza dei quadrupedi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-205