Art. 202
RegolamentoCapo II

Art. 202

134 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I cavalli vengono assegnati agli agenti dal comandante lo squadrone che dovrà, all'uopo, tenere in considerazione la struttura e le qualità del cavallo in relazione alla statura ed alla corporatura dell'agente, alla sua capacità ed arditezza nel montare. I cavalli occorrenti al comandante lo squadrone, ai funzionari che da lui dipendono ed eventualmente ai funzionari dell'ufficio Comando agenti, sia per istruzione, sia per altre ragioni di servizio, saranno forniti dallo squadrone. Il comandante dello squadrone è responsabile della buona conservazione dei cavalli affidatigli.
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