Regolamento›Capo II
Art. 195
127 / 415In vigore dal 3 gen 1931
I cavalli malati sono presentati al veterinario dal sottufficiale addetto al plotone cui i cavalli sono effettivi, il quale prende nota in apposito registro delle prescrizioni ordinate, curando di farle osservare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-195