Art. 19
RegolamentoCapo III

Art. 19

190 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Alla direzione della Scuola tecnica di polizia di Roma è preposto un ispettore generale di P. S. o questore designato dal Ministero. Egli sovraintende alla disciplina ed all'amministrazione della Scuola; cura l'ordinamento degli studi e dei vari corsi d'insegnamento da svolgere secondo i programmi approvati dal Ministero; e dà tutte quelle disposizioni che ritenga opportune per la regolarità degli esami stessi. Alla dipendenza del direttore sono comandati alla Scuola funzionari di P. S. graduati e guardie in quel numero che sarà stabilito dal Ministero, per la esecuzione di quanto concerne il governo disciplinare ed amministrativo degli agenti e degli allievi. Il direttore in materia disciplinare ha verso gli allievi e tutti gli altri agenti che da lui dipendono le stesse facoltà che sono attribuite ai questori dall', lettera c). In quei casi nei quali - a termini delle vigenti disposizioni - le punizioni comportino la sostituzione con la riduzione dello stipendio o paga resta in facoltà del direttore di proporre al Prefetto quest'ultima forma di punizione. Il direttore provvede infine alla disciplina del personale salariato addetto alla Scuola. Il direttore risiede nei locali della Scuola, e vi ha alloggio gratuito. I funzionari di P. S. celibi potranno nell'interesse del servizio essere alloggiati gratuitamente nei locali della Scuola. Uguali norme sono stabilite per le Scuole di polizia di Caserta e Pola alla direzione di ciascuna delle quali sarà preposto un funzionario di P. S.
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