Art. 189
RegolamentoCapo II

Art. 189

121 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti a cavallo sono destinati al servizio di pattuglia per la polizia stradale nel suburbio, ed alla vigilanza nei parchi e giardini pubblici. Sono inoltre impiegati per servizio di ordine pubblico in formazione organica di squadrone e di plotoni isolati. Lo squadrone è anche destinato, nella formazione che di volta in volta viene stabilita, alle scorte d'onore e servizi di parata disposti dal Governatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-189