Regolamento›Capo II
Art. 189
121 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti a cavallo sono destinati al servizio di pattuglia per la polizia stradale nel suburbio, ed alla vigilanza nei parchi e giardini pubblici.
Sono inoltre impiegati per servizio di ordine pubblico in formazione organica di squadrone e di plotoni isolati.
Lo squadrone è anche destinato, nella formazione che di volta in volta viene stabilita, alle scorte d'onore e servizi di parata disposti dal Governatore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-189