Art. 186
RegolamentoCapo I

Art. 186

327 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Un reparto speciale in divisa sarà adibito al servizio di disciplina stradale dei veicoli e dei pedoni nelle vie e nelle località di maggiore transito. Gli agenti di tale reparto dovranno aver frequentato appositi corsi di istruzione che verranno promossi dal questore ogni qual volta se ne presenti la necessità. Nelle altre località, i piantoni in divisa, comandati in servizio ordinario di prevenzione, dovranno anche provvedere a mantenere l'ordine e la regolarità della circolazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-186