Regolamento›Capo I
Art. 183
324 / 415In vigore dal 3 gen 1931
Nel territorio di ciascun Commissariato e sempre alla diretta dipendenza del commissario e del maresciallo comandante la stazione, saranno impiantati dei posti di polizia, costituiti da un limitato numero di agenti comandati da un sottufficiale.
A tali posti che verranno collegati telefonicamente col Commissariato dal quale dipendono, è affidato il compito di vigilare più intensamente alcune determinate zone e, contemporaneamente, di offrire al pubblico facile e rapido mezzo per denunzie, richieste di assistenza, comunicazioni, ecc.
I posti di polizia saranno segnalati dagli stemmi nazionali con la leggenda: «Posto di polizia».
Nella notte dovrà essere acceso innanzi alla porta un fanale a vetri azzurri su cui sarà ripetuta la leggenda suddetta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-183