Art. 181
RegolamentoCapo I

Art. 181

322 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Della forza stanziata in Roma non più di un terzo può essere impiegato nei servizi investigativi in abito civile, ai quali debbono essere sempre adibiti agenti di condotta irreprensibile e di riconosciuta capacità, aventi almeno due anni di anzianità nel Corpo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-181