Art. 180
RegolamentoTitolo XII

Art. 180

321 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio degli agenti di P. S. nella Capitale, è regolato oltre che dalle norme generali che precedono, anche dalle seguenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-180