Regolamento›Capo III
Art. 175
197 / 415In vigore dal 17 ott 1945
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizio fuori della loro residenza nei seguenti casi:
1° per rinforzo o per altri motivi, in località sede di reparto di agenti di P. S.;
2° per servizio temporaneo in località in cui non esiste alcun reparto di agenti;
3° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori;
4° per accompagnamento di mentecatti o di minorenni e per l'eventuale e straordinaria traduzione di detenuti;
5° per altri servizi non contemplati nei numeri precedenti di esclusivo interesse della P. S.
I servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere autorizzati dal Ministero.
Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni.
In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-175