Art. 175
RegolamentoCapo III

Art. 175

197 / 415
In vigore dal 17 ott 1945
I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie possono, in via temporanea, essere destinati in servizio fuori della loro residenza nei seguenti casi: 1° per rinforzo o per altri motivi, in località sede di reparto di agenti di P. S.; 2° per servizio temporaneo in località in cui non esiste alcun reparto di agenti; 3° per servizio in colonna mobile, organizzata per l'inseguimento e l'arresto di malfattori; 4° per accompagnamento di mentecatti o di minorenni e per l'eventuale e straordinaria traduzione di detenuti; 5° per altri servizi non contemplati nei numeri precedenti di esclusivo interesse della P. S. I servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3 devono essere autorizzati dal Ministero. Devono parimenti essere autorizzati di volta in volta dal Ministero i servizi di cui al n. 5, qualora eccedano i cinque giorni. In caso diverso, tale autorizzazione è devoluta ai prefetti, ai questori e ai direttori delle Scuole di polizia i quali a mezzo delle Prefetture tengono informato il Ministero dei servizi da essi disposti e liquidati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-175