Art. 174
RegolamentoCapo II

Art. 174

120 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
I graduati e le guardie sono tutti muniti di una speciale tessera di riconoscimento, conforme al modulo di cui all'allegato n. 5 del presente regolamento, portante il timbro a secco del Ministero dell'interno. Essi, anche se in divisa, devono tenere costantemente seco tale tessera, per esibirla ad ogni richiesta dei superiori ed ogni qualvolta occorra di legittimare la loro qualità di agente; sono inoltre strettamente responsabili della diligente conservazione della tessera, e saranno passibili di punizione in caso di smarrimento. Il rilascio di un duplicato di detta tessera sarà fatto previo accertamento delle responsabilità e delle circostanze in cui l'originale venne distrutto o disperso. Il rinnovamento delle tessere logore avverrà previo ritiro delle stesse.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-174