Regolamento›Capo II
Art. 171
117 / 415In vigore dal 15 gen 1954
Per i servizi appresso indicati, quando vengono richiesti dalle autorità competenti o da Enti pubblici, o da privati cittadini, sono dovute per ogni giorno e per ciascun agente, qualunque ne sia il grado, le seguenti indennità da corrispondersi dai richiedenti:
1° per assistenza o scorta agli ufficiali giudiziari, ad autorità non governative o a privati cittadini e per scorta di valori o di materie esplodenti;
a) nel territorio del Comune di loro residenza entro la cinta daziaria, L. 8;
b) fuori della cinta daziaria o del nucleo principale di abitati, non oltre i 5 chilometri, L. 15, oltre il viaggio;
c) fuori del Comune di loro residenza od oltre i cinque chilometri dalla cinta daziaria o dal nucleo suddetto, L. 20, oltre il viaggio;
2° per piantonamento in luoghi di cura, di detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, L. 5;
3° per accompagnamenti o traduzioni straordinarie di detenuti richieste e consentite dalla competente autorità, oltre le spese di viaggio nella stessa classe ove viaggia il detenuto, così sulle ferrovie come sui piroscafi e quelle di trasporto sulle vie ordinarie, L. 5, quando non competa la maggiore indennità di trasferta di cui all', n. 4;
4° per visita ai piroscafi che trasportano passeggeri e per servizi a bordo in genere, a richiesta di privati, L. 6;
5° per assistenza a feste da ballo, sportive od altre, L. 10 fino alla mezzanotte.
Tale indennità è elevata a L. 15 se la festa si protrae sino alle 2 e a L. 20 oltre detta ora.
La concessione è fatta dal questore o dal capo dell'ufficio di P.
S. distaccato subordinatamente alle esigenze del servizio ordinario.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1470 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di autorita', di enti pubblici o di privati cittadini, sono stabilite nelle seguenti misure: a) lire 50 e lire 75 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel Comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore; b) lire 100 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel Comune di ordinaria residenza per una, durata superiore alle tre ore; c) lire 200 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del Comune di ordinaria residenza". Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 3) che la presente modifica si applica a decorrere dal 6 gennaio 1947.
- La L. 19 marzo 1949, n. 120 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'indennita' per piantonamento in luoghi di cura dei detenuti provenienti dagli stabilimenti carcerari, prevista dall'art. 171 del regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e' elevata a L. 50 giornaliere". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'indennita' stessa e' elevata a L. 100 giornaliere quando il detenuto da piantonare sia affetto da malattia epidemica o contagiosa".
- La L. 27 dicembre 1953, n. 963 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20 novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e sono stabilite nelle seguenti misure: a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non superiore alle due ed alle tre ore; b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore; c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza; d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-171